sabato 8 marzo 2014

Mercato lavoro in Canton Ticino (CH)

   


In Svizzera i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge federale del lavoro e dei contratti collettivi.

Le regole per il lavoro riguardano il numero massimo di ore di lavoro, il numero minimo di giorni di ferie, assenze per malattia e maternità, servizio militare e fine rapporto.

I regolamenti consentono una grande flessibilità contrattuale, lasciando spazio per le trattative salariali tra le parti.

La Svizzera è leader mondiale nella produttività della forza lavoro (il valore aggiunto per ora di lavoro), come illustrato di seguito:

Giorni di lavoro annuali 260 giorni
Ferie 20/25 giorni
Festività ufficiali in Ticino 9 giorni
Media assenze annue 6 giorni
Giorni di lavoro effettivi 225 giorni
Ore di lavoro settimanali 42 ore

Un contratto di lavoro può essere rescisso da entrambe le parti a condizione che i termini di preavviso siano rispettati.

Il rapporto di lavoro può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova, con preavviso di sette giorni; il primo mese di lavoro è considerato il periodo di prova e le parti possono concordare fino a tre mesi massimo.

Il rapporto di lavoro può essere annullato nel primo anno di lavoro con un preavviso di un mese, dal secondo al nono anno, con due mesi di preavviso, e richiede tre mesi di preavviso dopo questo periodo.

Il Cantone del mercato del lavoro ticinese offre 170.000 posti di lavoro, il 27% dei quali nel settore secondario (costruzioni, metallurgia e meccanica, telecomunicazioni, informatica, chimica e farmaceutica), mentre il 71% sono nel settore terziario.


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