In Svizzera i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla
legge federale del lavoro e dei contratti collettivi.
Le regole per il lavoro riguardano il numero massimo di ore
di lavoro, il numero minimo di giorni di ferie, assenze per malattia e
maternità, servizio militare e fine rapporto.
I regolamenti consentono
una grande flessibilità contrattuale,
lasciando spazio per le trattative
salariali tra le parti.
La Svizzera è leader mondiale nella produttività della forza
lavoro (il valore aggiunto per
ora di lavoro), come illustrato
di seguito:
Giorni
di lavoro annuali 260 giorni
Ferie 20/25 giorni
Festività
ufficiali in Ticino 9 giorni
Media
assenze annue 6 giorni
Giorni
di lavoro effettivi 225 giorni
Ore
di lavoro settimanali 42 ore
Un contratto di lavoro può essere rescisso da entrambe le
parti a condizione che i termini di preavviso siano rispettati.
Il rapporto di lavoro può essere annullato in qualsiasi
momento durante il periodo di prova, con preavviso di sette giorni; il primo
mese di lavoro è considerato il periodo di prova e le parti possono concordare
fino a tre mesi massimo.
Il rapporto di lavoro può essere annullato nel primo anno di
lavoro con un preavviso di un mese, dal secondo al nono anno, con due mesi di
preavviso, e richiede tre mesi di preavviso dopo questo periodo.
Il Cantone del mercato del lavoro ticinese offre 170.000
posti di lavoro, il 27% dei quali nel settore secondario (costruzioni,
metallurgia e meccanica, telecomunicazioni, informatica, chimica e
farmaceutica), mentre il 71% sono nel settore terziario.
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