venerdì 27 marzo 2015

Cantone Ticino: permessi di lavoro



 In precedenti Post abbiamo trattato l’argomento delle regole attuali sulle tasse e sulle aziende.

 Mi viene spesso richiesto di spiegare quali sono i permessi di soggiorno nel Canton Ticino.

Riassumo qui la situazione, valida oggi per tutti i tipi di permessi e la cronologia degli eventi che hanno portato fino all'ultima elezione che ha visto la maggioranza dei cittadini richiedere una revisione degli accordi con l'UE.

1 giugno 2002 – entrata in vigore dell'Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone.

1 giugno 2007 abolizione del limite sul numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini dell'UE che intendono esercitare un'attività in proprio dipendente o indipendente in Svizzera.

8 febbraio 2008 approvazione del rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e il protocollo di estensione dell'Accordo alla Romania e alla Bulgaria.

8 febbraio 2014 Voto popolare chiede la revisione degli accordi bilaterali stipulati con l’UE per quanto riguarda il contingentamento dei permessi di soggiorno.

In sintesi ecco la situazione attuale dei permessi per cittadini UE.

Permesso L  - per dimoranti temporanei con contratto di lavoro inferiore ad 1 anno

Permesso G  - per lavoratori frontalieri con contratto di lavoro con obbligo di rientro settimanale.

Permesso B - valido per 5 anni, per persone in possesso di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno o che sono in grado di esercitare un'attività in proprio con sufficiente reddito.

Le domande devono essere presentate agli uffici per gli stranieri utilizzando gli appositi moduli forniti.

Per cittadini non UE il permesso di lavoro viene concesso soltanto se la persona è uno specialista non reperibili sul mercato del lavoro svizzero o dell'Unione europea.

Se un imprenditore non-UE vuole avviare un'attività economica nel Cantone Ticino deve presentare una domanda alle Autorità competenti.

I lavoratori transfrontalieri che lavorano nel contesto di mandati o contratti d'appalto (come ad esempio sugli appalti pubblici, il traffico aereo e terrestre), hanno diritto di ottenere un permesso per la durata della prestazione.

Se questi lavoratori transfrontalieri che lavorano in contratti di appalto non sono cittadini UE il diritto al permesso viene concesso solo se è stato ammesso sul mercato del lavoro di uno Stato membro dell'UE da almeno 12 mesi.

Per saperne di più clicca qui (italiano)

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